Permesso di soggiorno negato per mesi: il Tribunale di Venezia condanna la Questura a 50 euro per ogni giorno di ritardo
25 giugno 2026 | Studio Legale Oltre
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, con ordinanza collegiale del 25 giugno 2026 (R.G. 5647/2026, Pres. Aceto, Est. Del Vesco), ha accolto il reclamo cautelare patrocinato dall’avv. Elena Garelli dello Studio Legale Oltre. Nel settembre 2025 lo stesso Tribunale, investito dell’impugnazione ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il diniego di protezione speciale, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del diniego, accertando il diritto dellə richiedente a restare in Italia e a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ripetuti solleciti — PEC del difensore e accessi personali agli sportelli — la Questura di Torino per mesi si è rifiutata di rilasciare il titolo provvisorio, e un primo ricorso per l’attuazione ex art. 669-bis c.p.c. era stato respinto per difetto di giurisdizione.
In accoglimento del reclamo, il Collegio ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario: l’attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario spetta allo stesso giudice della cautela ex art. 669-duodecies c.p.c., mentre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (art. 112, co. 2, lett. c, c.p.a.) è riservato alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti a esse equiparati, categorie cui i provvedimenti cautelari — provvisori e inidonei al giudicato — non appartengono (conformi Cons. Stato n. 1463/2021; Cass. Sez. Un. n. 6039/2019).
Nel merito, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta di protezione speciale” entro 30 giorni e, applicando l’art. 614-bis c.p.c., ha fissato in 50 euro al giorno la somma dovuta allə richiedente per ogni giorno di ritardo oltre il termine, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite. Si tratta di un’applicazione particolarmente significativa dell’astreinte contro l’inerzia della Questura nel rilascio del permesso provvisorio: il ritardo dell’amministrazione ha ora un costo economico quantificato per ogni giorno.
Questo articolo ha carattere informativo generale e non costituisce parere legale. Per una valutazione specifica del vostro caso, vi invitiamo a contattare lo Studio.